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Cronaca

Ztl, i legali del Comitato: "Multe indebitamente trattenute". E scoppia il caso dei posti blu

Dopo la presa di posizione di Palazzo Cernezzi, anche Mario Lavatelli e Vincenzo Latorraca, ossia i due legali che hanno presentato il ricorso contro diversi aspetti della nuova area pedonale per conto del Comitato No Ztl guidato dal consigliere...

In relazione al ricorso promosso contro il Comune di Como per l’ampliamento della Z.T.L., il T.A.R., con sentenza n. 132/2016, ha accolto il ricorso nella parte in cui censurava l’ordinanza sindacale di attuazione della delibera di G.C. n. 209/2013 che aveva disposto l’ampliamento della Z.T.L. Il Giudice ha annullato l’ordinanza sindacale dichiarando l’incompetenza del Sindaco. Ne discende, quale effetto pratico, che la situazione deve ritenersi, per effetto dell’annullamento, quella precedente l’introduzione dell’ordinanza, con la possibilità di transitare nelle vie oggetto dell’ampliamento della Z.T.L. e l’indebito trattenimento di somme versate per effetto delle sanzioni irrogate.

In relazione alla delibera di Giunta n. 209/2013 il Giudice, senza entrare nel merito della vicenda, ha ritenuto (a nostro avviso ingiustamente) il ricorso tardivo. In effetti i ricorrenti sono cittadini ed operatori che hanno avuto l’effettiva conoscenza del provvedimento di ampliamento della Z.T.L. esclusivamente con la sua pratica attuazione, a seguito dell’ordinanza sindacale. Si deve precisare che il termine per impugnare di sessanta giorni decorre, secondo la consolidata giurisprudenza, con l’effettiva conoscenza del provvedimento che incide negativamente sulla sfera giuridica del ricorrente. latorraca-1 Vincenzo Latorraca Sotto altro profilo il Giudice ha ritenuto tempestivo il ricorso in ordine alla delibera di Giunta n. 24/2014, ma lo ha dichiarato inammissibile in quanto meramente attuativo della precedente delibera. Incomprensibile resta anche la declaratoria di inammissibilità del ricorso ad adiuvandum di Confcommercio in quanto, secondo il Giudice, il pregiudizio che subirebbero gli operatori del centro sarebbe compensato dal vantaggio di coloro che operano nelle aree esterne, con possibili conflitti interni all’associazione: in realtà, come noto, i potenziali clienti che non possono accedere con l’auto in centro, sicuramente non si recano negli esercizi delle aree esterne. Anche sotto tale profilo la sentenza non appare corretta. lavatelliNell’occasione, diamo l’ulteriore notizia che la sentenza del Giudice di Pace di Como n. 916/2014, che ha disapplicato la deliberazione giuntale n. 1012/1995 (delibera che ha qualificato l’intero territorio comunale come “zona di particolare rilevanza urbanistica” e sulla quale si fonda, in sostanza, l’estensione della Z.T.L.), ritenendola palesemente illegittima, è stata confermata a seguito dell’appello proposto dal Comune di Como. Pertanto, si invita nuovamente il Comune di Como ad annullare tale deliberazione, provvedendo finalmente ad applicare l’art. 7 comma 8 del codice della strada in forza del quale i Comuni, quando dispongono l’installazione di dispositivi di durata della sosta, devono riservare un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze (non certo nell’autosilo della Valmulini). Avv. Mario Lavatelli

Avv. Vincenzo Latorraca

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