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Cronaca

Casetta rimossa, ma l'ordinanza del Tar "demolisce" gli atti del Comune

L'ordinanza del Tar di Milano sul ricorso presentato dalla società Chops - rappresentata dagli avvocati comaschi Massimo Ambrosetti e Daniele Lucchetti - suona come una prima (benché non definitiva) sconfessione dell'operato di Palazzo Cernezzi...

L'ordinanza del Tar di Milano sul ricorso presentato dalla società Chops - rappresentata dagli avvocati comaschi Massimo Ambrosetti e Daniele Lucchetti - suona come una prima (benché non definitiva) sconfessione dell'operato di Palazzo Cernezzi nella ultranota vicenda della casetta sul lungolago. E se l'udienza per la trattazione nel merito del ricorso dei privati è fissato per il 4 novembre prossimo, il provvedimento cautelare a loro favore verso l'annullamento della concessione di suolo pubblico del 29 aprile segna un primo punto a favore della Chops. Ma non solo. Se la sospensiva era cosa ormai scontata, il contenuto dell'ordinanza con cui viene motivata appare decisamente pesante nei confronti dell'amministrazione comunale.

Prima di tutto, si apprende che la richiesta di concessione per l'occupazione del suolo pubblico sul lungolago era stata depositata al Suap dai privati il 21 aprile 2015. Insomma, il tempo per vagliarne regolarità e presupposti forse c'era.

Comunque, come noto, il 29 aprile Palazzo Cernezzi dice sì all'installazione su "un'area di 45,11 metri quadrati" di un "padiglione ligneo attrezzato per servizio di preparazione e somministrazione", dal primo maggio al 28 agosto, salvo poi fare una clamorosa retromarcia poche ore più tardi.

E qui arrivano le frasi più pesanti riservate all'operato del Comune, poiché l'atto di annullamento della concessione - si legge testualmente - "sembra illegittimo per travisamento dei presupposti di diritto, non rilevandosi, nella specie, la violazione dei “principi di affidamento propri della contrattualistica pubblica”, né ravvisandosi profili di contrasto tra la programmata attività di somministrazione e l’interesse pubblico alla libera fruizione dell’area oggetto di occupazione". Insomma, la concessione data alla Chops secondo il Tar era legittima e coerente.

Ma non basta ancora, perché i giudici scrivono pure che "inoltre nella comunicazione di avvio del procedimento (di annullamento, ndr) sono stati prospettati dal dirigente comunale presunti profili di incompatibilità paesaggistica che, però, non hanno trovato alcun riscontro nel provvedimento finale". Tutte argomentazioni per cui "sussiste un pregiudizio grave e irreparabile connesso all'attività imprenditoriale della ricorrente (la Chops ndr), in relazione alla quale, peraltro, risulta provata l'assunzione di 9 dipendenti". Conseguenza finale, come già detto, la sospensione cautelare del provvedimento emesso da Palazzo Cernezzi (che, peraltro, poi aveva pure rimosso materialmente la casetta). massimo-ambrosetti"Al di là della soddisfazione personale per il risultato - dicono i legali della Chops - non possiamo che augurarci che ora l’amministrazione non voglia compiere ulteriori atti di forza e non ostacoli l’attuazione del provvedimento e l’immediata riedificazione della casetta".

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