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Cronaca

Casetta, il Comune stoppa il Consorzio: "Mancano le autorizzazioni, concessione da rivedere"

La vicenda della casetta posizionata dal Consorzio Como Turistica sul lungolago passa sostanzialmente di mano. E, da una pratica di natura puramente commerciale come era iniziata, ora diventa altra cosa. Nello specifico, l'amministrazione ha...

La vicenda della casetta posizionata dal Consorzio Como Turistica sul lungolago passa sostanzialmente di mano. E, da una pratica di natura puramente commerciale come era iniziata, ora diventa altra cosa. Nello specifico, l'amministrazione ha notificato ai privati una serie di formali contestazioni. Nei documenti si legge testualmente che "le strutture realizzate, allo stato, difettano delle autorizzazioni degli enti preposti alla tutela paesaggistica" e che la domanda di occupazione di suolo pubblico avanzata dal Consorzio non sembra nemmeno rispondere agli articoli del contratto di sponsorizzazione tecnica con cui amministrazione e Amici di Como garantirono la riapertura temporanea della passeggiata. Da questo discende dunque - come si legge nella nota ufficiale diramata da Palazzo Cernezzi - un "riesame della concessione, verifica della compatibilità della stessa con il contratto di sponsorizzazione tecnica della passeggiata Amici di Como e assegnazione di dieci giorni di tempo per il deposito di “motivate osservazioni ed eventuali integrazioni documentali”.

“Considerato che - è scritto nel provvedimento trasmesso questa mattina - la concessione è stata rilasciata sul presupposto della compatibilità della stessa con il Contratto di Sponsorizzazione Tecnica n. 3090/2013 richiamato nel contenuto dal richiedente Consorzio; verificato che l’art. 8 del contratto di sponsorizzazione tecnica rep. 3090/2013 del 03/06/2013, e successive integrazioni, prevede la possibilità di organizzare eventi sull’area in questione, anche da parte dello stesso Consorzio; nella fattispecie la Domanda di Occupazione Suolo Pubblico, prot. n. 12715 del 16/03/2015 e prot. n. 18795 del 15/04/2015, sopra richiamata, non indica puntualmente una successione cronologica di eventi tali da rispondere al requisito dell’art. 8 succitato; le strutture realizzate allo stato difettano delle autorizzazioni degli enti preposti alla tutela paesaggistica; assegna il termine di giorni 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente per il deposito di motivate osservazioni ed eventuali integrazioni documentali”.

Il procedimento di riesame successivamente verrà concluso con il provvedimento definitivo. Che potrebbe portare alla conferma del posizionamento della casetta (fatto salvo anche l'esito della Conferenza dei servizi in programma martedì) oppure alla sua rimozione.

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