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Coronavirus

Il testo del Dpcm firmato nella notte. Dalla scuola, alle festività allo sport: cosa si può fare, cosa no

Si è tanto parlato del decreto in base alle festività, ma le nuove disposizioni riguardano tanti settori: eccole

Non solo Natale e non solo piste da sci. Il nuovo Dpcm, firmato da Giuseppe Conte contiene indicazioni che riguardano vari settori. 

ll Dpcm 3 dicembre con le regole di Natale 2020 è stato firmato poco prima della mezzanotte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed entra in vigore da oggi, 4 dicembre. Rispetto alla bozza di ieri è cambiata la norma sullo sport che adesso dice che sono consentite le competizioni "di livello agonistico", che nella prima versione parlava di competizioni "di alto livello". Ecco cosa è consentito riguardo le visite agli anziani e i ricongiungimenti familiari (da today.it). Il testo completo lo potrete trovare qui, in pdf:

dpcm_20201203-2

Il testo del Dpcm 3 dicembre 2020

Il Dpcm raccomanda di non ricevere conviventi: "Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza", mentre le ordinanze del ministro della Salute finora adottate che determinano la fascia di rischio delle Regioni decadono tutte il 6 dicembre e devono dunque essere rinnovate entro quella data. Rispetto alle voce di ieri l'obbligo di quarantena dal 21 dicembre al 6 gennaio varrà anche per chi arrivi da Paesi Ue. L'obbligo però non si applica a chi viaggi per lavoro, per ragioni di "assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Questi sono i primi quattro commi dell'articolo 1 del Dpcm:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Scuola

Ritorno in aula per gli studenti delle superiori dal 7 gennaio in una percentuale del 75%. Gli studenti di elementari e medie saranno in presenza al 100%

La situazione dei ristoranti

Come riportato anche sul Sole 24 ore, sarà possibile andare a pranzo fuori a Natale, il 26 dicembre, a Capodanno e il giorno dell’Epifania. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Prima di Natale tutta l’Italia diventerà zona gialle, quindi ristoranti e bar potranno essere aperti fino alle 18. Divieto di cenoni in hotel il 31 dicembre. Ma per avere la certezza bisognerà aspettare l'annuncio ufficiale dell'ennesimo cambio di colore della Lombardia e di Como.  

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