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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Politica

Miglioramento della qualità dell’aria a Como, nuove norme da Palazzo Cernezzi

In vigore da domenica 1 ottobre 2017 a sabato 31 marzo 2018

Nuovi provvedimenti adottati da Palazzo Cernezzi in tema di qualità dell'aria in città. Da domenica 1 ottobre 2017 a sabato 31 marzo 2018 entrano in vigore alcune misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria, articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore concentrazione di PM10 di 50 μg/m3 registrato dalle stazioni di rilevamento. L’ordinanza per l'attuazione è stata firmata ieri sera dal sindaco Mario Landriscina.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7095 del 18.09.2017 è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che hanno aderito all’Accordo di bacino padano del 09.06.2017. Le procedure previste si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2, come definite dalla D.G.R. 2578/2014, tra cui rientra il Comune di Como.

Per costruire una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare, in quanto è il più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario per la sua natura chimico-fisica. Per concentrazione di PM10 si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C - di montagna e in zona D – fondovalle.

L’applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei comuni aderenti con “rappresentazione semaforica”, lo stato di attivazione e il rientro dei limiti.

- MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI 1° LIVELLO:

Vengono attivate dopo quattro giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10. Esse sono:

1. Limitazione all’utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all’Allegato 1 della DGR n. X/7095 del 18.09.2017 con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico);

2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla D.G.R. n. 5656/2016;

3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc...) di combustione all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;


6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di
rilasciare le relative deroghe;

- MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI 2° LIVELLO (AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE DI 1° LIVELLO):


Vengono attivate dopo dieci giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10. Esse sono:

7. Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto 1;

8. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla D.G.R. n. 5656/2016.

Le misure di cui sopra vengono attivate in base alle procedure individuate dall’Allegato 2 alla DGR n. X/7095 del 18.09.2017 secondo questi meccanismi:

1. PASSAGGIO DAL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA AL LIVELLO DI PRIMA ALLERTA
Le misure di primo livello vengono attivate dopo quattro (4) giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) e si attivano entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e giovedì); 


2. PASSAGGIO DAL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA
Le misure di secondo livello vengono attivate dopo il decimo (10°) giorno consecutivo di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) secondo quanto previsto dalle citate procedure di attivazione e si attivano entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e giovedì); 


3. NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE
Le misure di primo o di secondo livello possono non essere attivate qualora, pur verificandosi le condizioni sopra illustrate, nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
In tal caso il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

4. CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:


a) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

b) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

I controlli relativi all’attuazione delle misure temporanee di cui alla presente Ordinanza sono effettuati attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento alle misure di limitazione all’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.
In caso di inosservanza alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dalle normative di settore vigenti.

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