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Paratie, per il Tar nessun abuso edilizio: accolto il ricorso del Comune di Como contro la Provincia

Nel mirino le palancole, il terrapieno e la scalinata a lago che secondo Villa Saporiti andavano demolite

Nuovo capitolo nella vicenda del cantiere delle paratie del lungolago di Como. Il tribunale del Tar di Milano ha infatti accolto mercoledì 28 febbraio 2018 con tre sentenze i ricorsi presentati, due dal Comune di Como e uno da Sacaim, l'azienda che vinse l'appalto per i lavori, contro il provvedimento emanato dalla Provincia con cui l'ente chiedeva la demolizione delle opere del cantiere (che nel 2018 ha compiuto 10 anni) realizzate dopo la terza variante di perizia e ritenute difformi dal progetto e il ripristino dei luoghi. In particolare l'attenzione della Provincia si era concentrata sulle palancole, il terrapieno e la scalinata a lago, oltre ad altre opere minori. Si tratta, secondo il Tar, di opere provvisorie che non avevano bisogno di autorizzazione paesaggistica e potevano essere sottoposte a sanatoria.

Le palancole

Secondo il Comune la maggior parte di tali interventi non necessitavano di alcuna autorizzazione paesaggistica. Relativamente, in particolare, alle palancole, Palazzo Cernezzi sostiene che si tratta di opere collocate con un andamento curvilineo per soddisfare esigenze costruttive che impongono un angolo tra palancola e muro di circa 90° per garantire la tenuta idraulica. In ogni caso, sostiene il comune, le palancole sono sotto il livello del lago e quindi del tutto irrilevanti ai fini ambientali e paesaggistici. Relativamente ai pali di fondazione della vasca B, il Comune sostiene che gli stessi sono stati realizzati, in luogo della fondazione massiccia di 2 metri di spessore nel progetto originario, come da proposta migliorativa avanzata da SACAIM in sede di gara e che tale intervento, riguardando opere fondazionali, sotterranee e non percepibili, non è stato mai sottoposto a valutazione paesaggistica.
Il Tar esclude che le palancole posizionate vicino al molo di S.Agostino siano soggette ad autorizzazione paesaggistica dal momento che le opere sono state realizzate sotto il livello delle acque e non sulle sponde del lago: per questo deve escludersi che si tratti di aree soggette ad autorizzazione.

Il terrapieno

Per quanto riguarda, invece, il terrapieno adiacente Piazza Cavour l'opera non necessitava di autorizzazione non perchè provvisoria in sè, ma perchè legata allo stato di cantiere. Alla precarieà delle opere, infatti, si aggiunge "l'impossibilità  di utilizzo e la chiusura dell'area. In tal caso l'impatto paesaggistico è dato non tanto dalle opere realizzate nel cantiere, ma dal cantiere stesso, per cui le opere precarie realizzate al suo interno e da questo coperte diventano paesaggisticamente irrilevanti. Ed è proprio il caso del terrapieno adiacente piazza Cavour, che risulta "intercluso" , "tanto che - si legge- le rilevazioni della Provincia sono state effettuate sbirciando dalla recinzione del cantiere".

La scalinata a lago

Infine a proposito della scalinata a ventaglio che, secondo la Provincia, avrebbe due gradini in meno rispetto a quelli autorizzati, nella sentenza si legge che il Comune, parte ricorrente, "ha dato prova non contestata specificatamente che il fatto è smentito e che l'alzata percepibile del cordolo di delimitazione e l'andamento curvo delle palancole sono stati indicati nei progetti".

Le responsabilità del Comune di Como

Il Tar non manca comunque di sottolineare una parte di responsabilità di Palazzo Cernezzi: "L'accoglimento nel merito del ricorso - si legge- giustifica l'assorbimento del motivo relativo alla violazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni appartenenti ad un diverso livello di governo, in quanto di carattere procedurale, non senza però evidenziare che il Comune, in quanto stazione appaltante al quale vanno addebitati i profili di illegittimità rilevati da ANAC relativi alla legittimità della terza perizia variante dal punto di vista della disciplina degli appalti, ha la sua parte di responsabilità per aver esposto le altre amministrazioni a controlli che vanno ben oltre l'ordinario, con aggravio di costi, impegno e responsabilità dei funzionari".

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