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Obbligo di catene o gomme da neve a Como e provincia: scatta l'ordinanza 2018/2019

In vigore al 15 novembre al 15 aprile

Torna il 15 novembre 2018, come ogni anno, l'ordinanza dell'amministrazione provinciale di Como che impone l'obbligo di montare gli appositi pneumatici invernali o avere a bordo le catene in caso di neve. Ordinanza in vigore fino al 15 aprile 2019.

Le motivazioni

Queste le premesse alla base dell'ordinanza: "Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico; Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli; Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve".

L'obbligo

Ecco cosa dice l'ordinanza: "Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019 transitano su tutte le strade Provinciali della Provincia di Como, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo i mezzi antisdrucciolevoli idonei per la marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegati, in alternativa agli pneumatici invernali, sono quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1,N1,O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002- Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile. Il presente provvedimento è reso noto con specifica segnaletica stradale".

Le sanzioni

Le multe sono di importo variabile e vanno da 41 euro fino a 168 nei centri abitati e da 84 fino a 335 euro al di fuori, su autostrade e strade etraurbane principali o assimilate.  In caso di accertamento della violazione al conducente verrà intimato di fermarsi oppure di proseguire la marcia ma solo dopo aver dotato la vettura dei mezzi antisdrucciolevoli idonei. Se ancora non viene rispettato l’ordine, si incorrerà in una multa di 84 euro e nella decurtazione di 3 punti dalla patente.

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