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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Smog a Como, dal 1° ottobre blocco traffico per i diesel Euro 3 e regole anti inquinamento

Dal 1 ottobre al 31 marzo i diesel Euro 3 restano in garage dal lunedì al venerdì

Blocco del traffico in arrivo per i mezzi diesel Euro 3 che non potranno circolare, da lunedì 1 ottobre 2018, in 570 Comuni lombardi tra cui Como, a meno che non abbiano tre persone (o più) a bordo, per favorire il car pooling, la condivisione dell'auto per spostarsi. Poi, ovviamente, sono previste altre deroghe, come per i medici. Si tratta di un provvedimento che riguarda 420mila automobili in tutta la Lombardia, oltre a 160 mila furgoni. Il blocco ai diesel Euro 3 va ad aggiungersi a quello per i diesel delle generazioni precedenti.

Si tratta delle vetture che rappresentano la causa principale di inquinamento da motore. Il blocco si concentra dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 fino al 31 marzo 2019.

Il Piano Aria della Regione

I diesel Euro 3 non potranno circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. Successivamente scatteranno ulteriori limitazioni: dal 1 aprile 2019, i diesel Euro 0, 1, 2 e i benzina Euro 0 non potranno circolare per tutto l'anno (dal lunedì al venerdì) in 570 Comuni. Dal 1 ottobre 2020 scatteranno divieti per i diesel Euro 4. 

Le misure anti inquinamento del comune di Como

Il comune di Como ha firmato l'ordinanza sindacale per il miglioramento della qualità dell'aria. Sempre dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019 previste misure temporanee omogenee per la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.
Le misure temporanee a livello locale sono articolate su due livelli e vengono attivate soltanto al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (media su base provinciale) per più di quattro giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello). La procedura prevede che la verifica per stabilire l'attivazione delle misure venga effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) e che le misure vengano attivate, qualora ricorrano le condizioni, il giorno successivo a quello di controllo (martedì e venerdì). 

Misure temporanee omogenee di 1° livello


Vengono attivate dopo quattro (4) giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di
riferimento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 e si applicano tutti i giorni della
settimana, festivi compresi. Esse sono:

1. Limitazione all’utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si ricorda che, per effetto delle limitazioni permanenti introdotte dalla D.G.R. n° XI/449 del 02/08/2018, nel periodo 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018, non possono comunque circolare i veicoli diesel Euro 3 nelle giornate da lunedì a venerdì (escluse quelle festive infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle 19.30. Si mantengono le deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all’Allegato 1 della DGR n. X/7095 del 18.09.2017, come modificato dalla D.G.R. n° XI/449 del 02/08/2018, con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico);

2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla D.G.R. n. 5656/2016;

3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc...) di combustione all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

Misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiunte rispetto a quelle di 1° livello)

Vengono attivate dopo dieci (10) giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 e si applicano tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Esse sono:

7. Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30-12.30. Si ricorda che, per effetto delle limitazioni permanenti introdotte dalla D.G.R. n° XI/449 del 02/08/2018, nel periodo 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018, non possono comunque circolare i veicoli diesel Euro 3 nelle giornate da lunedì a venerdì (escluse quelle festive infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle 19.30. Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto 1;

8. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla D.G.R. n. 5656/2016.

Tutte le informazioni dettagliate sul sito https://www.comune.como.it/it/servizi/ambiente-e-verde/qualita-dellaria/.

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