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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Ztl, i legali del Comitato: "Nessuna vittoria del Comune. Risarcimenti per i danneggiati"

Mario Lavatelli Si può parlare a buon titolo di guerra legale in corso sulla Ztl di Como e, in particolare, sulla sentenza del Tar che ieri - sulla scorta di un ricorso presentato dal Comitato contrario - ha annullato l'ordinanza del sindaco...

Mario Lavatelli

Si può parlare a buon titolo di guerra legale in corso sulla Ztl di Como e, in particolare, sulla sentenza del Tar che ieri - sulla scorta di un ricorso presentato dal Comitato contrario - ha annullato l'ordinanza del sindaco del febbraio 2014 con cui veniva tradotta in pratica nel dettaglio la delibera precedente assunta dalla giunta comunale. Dopo il comunicato ufficiale dell'amministrazione intitolato "Ricorso respinto", oggi tornano in campo i legali che hanno seguito direttamente la vicenda per i privati, Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli. I quali rispondono con toni altrettanto aperti: "Il Comune non vince e il Tar non convince". In sintesi, gli avvocati del Comitato No Ztl sottolinea come "il ricorso è stato accolto, seppure parzialmente" e soprattutto rimarcano come l'effetto dell'annullamento dell'ordinanza del sindaco sia "retroattivo" determinando a loro avviso la possibilità di chiedere un risarcimento per chiunque sia stato multato in questo lasso di tempo o "abbia subito danni". Viene inoltre profilata "una potenziale azione di restituzione dell'indebito". Per l'evidente complessità della vicenda, alleghiamo di seguito la nota integrale degli avvocati Latorraca e Lavatelli.

latorraca-1 Vincenzo Latorraca Il Comune non vince ed il tar non convince.

Certe "notizie" di stampa è meglio prenderle con tutte le cautele del caso. La sentenza del Tar è disponibile sul sito ed ognuno può leggerne il contenuto. In realtà il ricorso è stato accolto, seppure parzialmente. La prova del nove? Basta guardare le spese legali. Chiunque sa bene che il principio processuale sulle spese è quello della soccombenza (chi perde paga). Se davvero avesse vinto il Comune, il comitato sarebbe stato condannato alle spese: al contrario le spese sono state integralmente compensate. Significa che il Giudice non ha ritenuto che vi fosse una parte vittoriosa.

Peraltro non deve essere sottovalutato l'annullamento dell'ordinanza sindacale: l'effetto dell'annullamento è retroattivo, con la conseguenza che la situazione attuale deve essere retrodatata alla delibera istitutiva dell'ampliamento, che richiedeva, per la sua attuazione, ulteriori provvedimenti (oggi dichiarati inesistenti). In sostanza, la chiusura effettiva dell'ampliamento è illegittima e che tutti coloro che hanno subito danni per effetto della delibera annullata potrebbero chiedere il risarcimento del danno subito. Inoltre per chi è stato sanzionato in base ad un'ordinanza illegittima, si profila una potenziale azione di restituzione dell'indebito.

Un'ordinanza sostitutiva (suscettibile di nuova impugnazione) non sanerebbe la situazione pregressa, ma il Comune dovrebbe appellare la sentenza. Il Tar non convince, invece sulla tardività: i ricorrenti erano anche semplici cittadini che hanno appreso la notizia dell'istituzione della ZTL solo nel momento in cui è stata attuata con l'ordinanza. Il termine per impugnare decorre dall'effettiva conoscenza: se è tempestivo il ricorso sull'ordinanza sindacale significa che lo è anche sulla delibera di Giunta che ha ampliato la ZTL. La sentenza afferma la tardività, ma non ne motiva le ragioni.

Aggiungiamo, per inciso, che la tardività è come la prescrizione: un rilievo processuale che consente al Giudice di non affrontare nel merito le questioni (come accade nel caso concreto). Si tratta davvero di una vittoria?

Avv. Mario Lavatelli

Avv. Vincenzo Latorraca

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