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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Il sindaco di Como ha firmato l'ordinanza contro la movida

E’ stata firmata questo pomeriggio dal sindaco Stefano Bruni l’ordinanza per la disciplina dell’orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di pubblico spettacolo. All’indomani del via libera dal gruppo di...

E’ stata firmata questo pomeriggio dal sindaco Stefano Bruni l’ordinanza per la disciplina dell’orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di pubblico spettacolo. All’indomani del via libera dal gruppo di maggioranza - a cui il provvedimeto era stato sottoposto nei giorni scorsi - oggi è arrivata, appunto, la firma dell’ordinanza. “La linea adottata dall’amministrazione - commenta il primo cittadino - è stata centrata sulla necessità di trovare una mediazione, un punto di equilibrio tra le richieste degli esercenti e quelle dei residenti. Il provvedimento assunto non impone eccessive restrizioni alle attività del centro storico e nello stesso tempo accoglie la disponibilità a mediare dei residenti. Nessuno mette in discussione l’importante ruolo economico e sociale svolto da bar e ristoranti rispetto allo sviluppo turistico e all’animazione della città e del territorio, ma bisogna garantire anche ai residenti il diritto al riposo in particolare all’interno della città murata dove i livelli di rumorosità legati a tali attività sono più rilevanti e frequenti”. Per quanto riguarda le attività all'interno della città murata l'ordinanza entrerà in vigore il 21 giugno.

Le disposizioni - Riportiamo il testo delle disposizioni in materia di orario di apertura e chiusura dei locali pubblici.

1. I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande determinano liberamente l’orario giornaliero di apertura e chiusura del proprio locale, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, entro i seguenti limiti:

a) per gli esercizi ubicati nelle zone A, B1, B2 o B3 del Piano Regolatore Urbanistico Generale vigente, o dovunque ubicati, qualora distino meno di 100 metri, misurati in linea d’aria, da ospedali, case di cura, case di riposo e altri simili luoghi che richiedono un rigoroso rispetto della quiete:

- il venerdì, il sabato e nelle altre giornate prefestive tra le ore 6:00 del giorno stesso e le ore 1:00 del giorno seguente;

- negli altri giorni della settimana tra le ore 6:00 e le ore 24:00 del medesimo giorno;

b) per gli esercizi ubicati nelle altre zone: tra le ore 5:00 di ciascun giorno e le ore 2:00 del giorno seguente, in tutti i giorni della settimana.

2. L’orario giornaliero di apertura può essere continuativo o comprendere uno o più intervalli di chiusura. E’ obbligo dell’esercente comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato sia in caso di nuova apertura dell’esercizio che di sub ingresso o di trasferimento in altra sede.

3. La chiusura degli esercizi di cui alla lettera a) del precedente comma 1 può essere posticipata dal Comune, fino alle ore 2:00 del giorno seguente, su richiesta dell’esercente.Il Comune autorizza la chiusura posticipata a condizione che l’esercente presenti una relazione previsionale di impatto acustico, con specifico riferimento alla deroga richiesta, ed anche in relazione alle aree esterne eventualmente ricevute in concessione, e si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione, relative anche al decoro urbano dell’area immediatamente adiacente all’esercizio, e precisamente:a) installi limitatori acustici non manomissibili sugli apparecchi che sono fonti di emissioni sonore (impianti stereofonici, apparecchi radio, apparecchi televisivi, juke-box, apparecchi da gioco e simili), ai fini del rispetto dei limiti di immissione stabiliti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico;b) garantisca − anche avvalendosi di personale addetto ai servizi di controllo di cui all’art. 3, comma 7 della legge 15 luglio 2009, n. 94, iscritto nell’apposito elenco prefettizio − che gli avventori, anche quelli che stazionano sul suolo pubblico all’esterno dell’esercizio, mantengano un contegno e un tono di voce idonei a non arrecare danno alla quiete pubblica;c) non somministri alimenti e bevande agli avventori che stazionano all’esterno del locale, con esclusione di quelli che fruiscono di tavoli e sedie collocati nell’area assegnata in concessione all’impresa;d) curi giornalmente la pulizia dell’area concessa all’esercente il locale;

4 La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati nella città murata, la cui disciplina oraria è esclusivamente quella indicata al comma 1, lett. a) del presente articolo, fatta eccezione per gli esercizi ubicati lungo le seguenti aree di circolazione: piazza Cavour, lungo Lario Trieste, piazza Matteotti, largo Leopardi, via Manzoni, piazza del Popolo, via Bertinelli, via Nazario Sauro, viale Battisti, viale Spallino, piazza Vittoria, viale Cattaneo, viale Varese, piazza Cacciatori delle Alpi, viale Cavallotti, lungo Lario Trento (confronta tavola allegata alla presente ordinanza).

5 Con riferimento agli esercizi di cui al comma 1, lett. a), il Comune può autorizzare deroghe all’orario di apertura mattutino fino alle ore 5:00, per particolari esigenze di servizio al cittadino, purché siano trascorse almeno quatto ore dalla precedente chiusura.

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