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Cronaca

Como, le associazioni dei disabili: "Il ponte di via Badone non può essere inaugurato"

Sul caso del ponte di via Badone a Como interviene, con una lunga e dettagliata nota esplicativa, Aldo Stoppani, presidente della commissione Lavori pubblici del Comune di Cantù nonché consigliere di maggioranza dell'amministrazione comunale della...

Sul caso del ponte di via Badone a Como interviene, con una lunga e dettagliata nota esplicativa, Aldo Stoppani, presidente della commissione Lavori pubblici del Comune di Cantù nonché consigliere di maggioranza dell'amministrazione comunale della cittadina brianzola. Secondo Stoppani ci sono gli estremi per bloccare ed eventualmente rinviare il collaudo, l'inaugurazione e l'apertura al pubblico del ponte. Come è noto, infatti, il ponte rappresenterebbe una barriera architettonica per i disabili poiché è percorribile solo ed esclusivamente a piedi. Aldo Stoppani interviene nel ruolo di delegato delle categorie e associazioni di disabili. Secondo Stoppani la realizzazione del ponte così come si presenta oggi violerebbe alcune precise norme in materia di barriere architettoniche.

Nella riunione della FAND, Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità, tenutasi il giorno 27 settembre 2016, alla presenza del Presidente, dottor Claudio Lacorte, sono stato incaricato di rappresentare i diritti ed interessi di tutti gli associati nella vicenda inerente la realizzazione ed utilizzazione del ponte di via Badone.

Le Associazioni che rappresento intendono osservare quanto segue, partendo dalla riunione che si era tenuta in Comune di Como lo scorso 23 settembre. Le Associazioni presenti avevano sollevato la problematica del ponte e cioè la presenza di una barriera architettonica, dopo che l’Assessore aveva illustrato il progetto. Posso riferire che il giorno prima avevo effettuato un sopralluogo, constatando che la piazza era priva di barriere architettoniche, ma non così il ponte. Nella mia qualità di Consigliere comunale in Comune di Cantù sono stato promotore del PEBA e quindi ho potuto verificare con piena cognizione, nell’esecuzione del ponte, la violazione del D.P.R. 503/1996, in forza del quale tutte le nuove opere pubbliche devono essere accessibili ai disabili. Ciò ho ribadito nel corso dell’incontro, rivolgendomi anche ai tecnici presenti, richiamando l’art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite, recepita in Italia con L. 18/2009, in forza del quale: “1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicheranno, tra l’altro a: a) edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; b) servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza. (…)”.

Devo inoltre osservare che ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 380/2001: “(…) 6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili. 7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. 8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. (…)”.

Le Associazioni che rappresento intendono ribadire i diritti delle persone disabili che devono essere tutelati, in primo luogo, dalle Amministrazioni pubbliche, specialmente quando vengono eseguite nuove opere pubbliche o aperte al pubblico.

Il ponte di via Badone rappresenta una grave violazione della normativa citata, rendendolo inagibile. L’inaugurazione della piazza non potrà avvenire senza un riesame da parte del Comune di Como della pratica inerente l’approvazione di quest’opera e ciò nel rispetto della legge e dei diritti delle persone disabili. Cantù, 14 ottobre 2016 Aldo Stoppani

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