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Zona gialla: le faq aggiornate a febbraio 2021 per capire cosa si può fare e i divieti

Spostamenti, bar e ristoranti, visite ad amici e parenti e sport

La Lombardia e quindi Como e provincia ad oggi, 20 febbraio, sono ancora in zona gialla almeno fino al prossimo monitoraggio. A seguire riportiamo solo alcune delle domande e risposte più frequenti e divise per argomenti. Qualsiasi specifica la potete trovre sul sito del governo dedicato alle faq in base ai colori delle regioni. 

Zona gialla, regole basilari

Si può sempre rientrare nel proprio domicilo o abitazione. Dal 16 gennaio è consentito recarsi anche nelle seconde case fuori regione (si veda risposta specifica).

Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5  fino al 5 marzo 2021. Si raccomanda, laddove possibile, di evitare gli spostamenti non necessari nel corso dell'intera giornata e preferire lo smartworking. 

Mascherine e dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
 

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?
No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Spostamenti zona gialla

Posso spostarmi all’interno della mia Regione?

Fino al 25 febbraio 2021, in area gialla, è consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti). Dal 26 febbraio al 5 marzo gli spostamenti tornano invece ad essere consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla (salva l'eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).

In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un’altra Regione o Provincia autonoma per turismo?

Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione o Provincia autonoma non sono consentiti fino al 25 febbraio 2021 compreso. Il divieto comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve (fino a 30 giorni). Saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì, ma si devono rispettare le norme indicate per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti? 

Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.


Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Parenti e amici

Posso andare a trovare amici o parenti? 

Sì, è possibile, ma restando dentro la propria Regione. Ci si può quindi spostare verso un’altra abitazione privata tra le ore 5 e le 22. Si può essere al massimo due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. È possibile portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22. Regola valida sia durante la settimana, sia nei weekend.

Posso andare a trovare i miei figli minorenni in un'altra Regione?
Sì, ci si può spostare per i propri figli o per condurli a sé.

Posso portare i figli dai nonni? Posso portari da loro e andarli a prendere prima e dopo il lavoro?
È possibile ma fortemente sconsigliato. Questo spostamento è ammesso solo per estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.

Posso andare da un amico o parente per assisterli se non sono autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. In caso di persone anziane o già affette da altre malattie, è bene proteggerle il più possibile dai contatti.

Posso andare a trovare i miei genitori, anziani ma in buona salute, che abitano in un’altra regione?
No, fino al 25 febbraio questi spostamenti sono vietati. Saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).

Posso uscire dal mio Comune o regione per partecipare alle esequie di parenti stretti?
Si può partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza. La partecipazione a funerali di parenti stretti (si intende quelli entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio.

Posso uscire dalla regione per esigenze scolastiche?
Si potrà cambiare Comune o provincia o anche regione per esigenze scolastiche: chi segue lezioni in presenza può andare in qualsiasi area.

Turismo

Posso andare in un’altra Regione per turismo?

Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione o Provincia autonoma non sono consentiti fino al 25 febbraio 2021 compreso. Il divieto comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve (fino a 30 giorni). Saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).

Negozi

Posso uscire a fare la spesa  anche in un Comune diverso da quello dove ho residenza/domicilio? 

Sì, purché entrambi i Comuni si trovino nella stessa Regione.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

I centri commerciali sono aperti anche nel weekend?
No, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Durante la settimana sono aperti.
 

Bar e ristoranti

Posso andare al bar o al ristorante?
In zona gialla riaprono bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e tutte le attività di ristorazione.
È possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.
La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.“
 

Dopo le 18 posso rimanere all’interno di bar/ristoranti per consumare bevande o cibo?
Negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
 

Chi può rimanere aperto dopo le 18 per somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante?
Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sport

Posso uscire con il mio animale da compagnia? 
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì.
 

Si può uscire per fare una passeggiata?
Sì, dalle 5 alle 22.
 

È consentito fare attività motoria? 
Sì, dalle 5 alle 22.
 

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?
È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività motoria o sportiva in quella località, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma (quest’ultima limitazione è prevista fino al 15 febbraio 2021).
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
 

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.
 

Posso utilizzare la bicicletta? 
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
 

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva? 
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

È possibile praticare sport di contatto?
No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

E lo sci?

Da ultime disposizioni gli impianti sciistici saranno riaperti il 5 marzo. 


Musei e luoghi di cultura

I musei saranno aperti?
Sì, i musei, gli istituti e i luoghi della cultura saranno aperti dal lunedì al venerdì, tranne che nei giorni festivi. La modalità di fruizione deve rimanere contingentata. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Funzioni religiose

Si possono svolgere funzioni religiose con la partecipazione di persone, nel rispetto dei protocolli Covid. Tumulazioni e sepolture sono consentite, rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Posso spostarmi per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
Dalle 5 alle 22 è possibile.

Violazioni e sanzioni

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

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