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Coronavirus

Covid, arriva la stretta su palestre e piscine: le nuove regole

Il nuovo protocollo attuativo emanato dal Dipartimento per lo Sport per palestre, piscine e impianti sportivi

Le palestre sono state al centro di molti dibattiti anche per la stesura dell'ultimo decreto. Questa settimana sarà molto importante per decidere il futuro di questa categoria, come del resto quello di tutta Italia. 

ll Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha emanato ieri 22 ottobre il nuovo Protocollo attuativo delle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” che coinvolge i gestori delle palestre e degli impianti sportivi.

Nuove linee guida

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;

2. Obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;

3. Obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

4. Adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:

a) mantenere la distanza di sicurezza;

b) rispettare il divieto di assembramento;

c) osservare le regole di igiene delle mani;

d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

  • È obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
  • è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori siano dotati di mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;
  • i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
  • è obbligatorio mettere a disposizione almeno 1 dispenser di gel disinfettante ogni 300mq considerando esclusivamente le aree in cui si svolge l’attività fisica e motoria;
  • è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso e transito;
  • è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
  • è obbligatorio indossare la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione di allenamento all’altra;
  • è obbligatorio indossare sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito
  • è obbligatoria la pulizia delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante;
  • durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana; • non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
  • starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
  • evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; • bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
  • gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

  • procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante; Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport 15
  • sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso,mascherine/respiratori);
  • indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
  • specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol; 
  •  sanitizzazione ad ogni cambio turno;
  • vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet,ecc.);

In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:

  • di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..);
  • di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
  • di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l’utilizzo di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l’accesso contingentato a questi spazi, evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc… che al bisogno dovranno essere portati da casa.

E’ necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi. Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

Piscine

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. 

Per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente l’utilizzo dei servizi igienici, spogliatoi/docce, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene di tutela sanitaria, nonché di distanziamento e dovranno essere assicurate le misure predisposte dai Protocolli attuativi emanati dell’Ente sportivo di riferimento.

Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile.

Si accerterà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale.

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.

2. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

3. Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.

4. Prevedere l'accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione.

5. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro.

6. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. E’ vietato l'uso promiscuo degli armadietti.

7. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.

8. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.

9. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

10. Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/I; cloro combinato: 0,40 m g/ I; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.

11. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

12. E’ assolutamente vietato soffiarsi il naso, urinare in acqua, pertanto è obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli. Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport 17

13. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.

14. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.

15. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.

16. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti del DPCM 13 ottobre 2020, ovvero l’inottemperanza all’obbligo, durante l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento, è punibile con una sanzione in misura dirotta (art. 4 DL 19/20) di € 280,00 o €560,00 in caso di recidiva).


 

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