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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Coronavirus

Da oggi è lockdown: ecco le regole per passeggiate e attività motoria in zona rossa

Il decreto ministeriale che entra in vigore da oggi 6 novembre spiega (quasi) tutto

Con il nuovo Dpcm in vigore da oggi torna in gioco il cosiddetto diritto di passeggiata, ovvero la possibilità di svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione. Como, come tutta la Lombardia è in zona rossa e il decreto ministeriale che entra in vigore da oggi 6 novembre per quanto riguarda l'attività motoria, quella ludica e le passeggiate con e senza il cane dice come ci si può comportare.

Si può andare a fare una passeggiata in una zona rossa?

La lettera e) del comma 4 dell'articolo 1 del Dpcm 3 novembre dice che nelle zone rosse è "consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie". "È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale". Sono invece sospese le attività "svolte nei centri sportivi all'aperto", così come "tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva".

Il resto dei movimenti al di fuori da casa subirà delle limitazioni: sarà infatti vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori - Regioni o parti di esse - individuati con ordinanza del ministro della Salute, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Per questi movimenti è prevista una autocertificazione. La risposta alla domanda Si può fare una passeggiata in una zona rossa? quindi è: "Sì, ma bisogna rimanere nei pressi della propria abitazione". 

E poi, anche se l'attività sportiva in generale è sospesa, il Dpcm specifica che: "Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.;

Ieri però, ad esempio Repubblica, ha riportato un'altra interpretazione: "Stando alla lettera del dpcm, l’attività motoria ( quindi la passeggiata) è consentita solo nei pressi della propria abitazione mentre per l’attività sportiva ci si limita a dire che è consentita all’aperto e in modo individuale, dunque anche in parchi non adiacenti all’abitazione. Ma è probabile che oggi la circolare interpretativa del Viminale corregga questa sperequazione visto l’attività motoria è stata assimilata a quella sportiva e non si può fare differenza tra chi corre e chi cammina. Per altro se i parchi nelle zone rosse restano aperti è perchè è consentito andarci".

Infine la risposta alla domanda "Si può uscire con il cane?" è: "Sì e non va giustificato fino alle 22. Dopo serve l’autocertificazione perché non si tratta di una «comprovata esigenza»". L'Oipa ha specificato nel suo vademecum sugli animali che è consentita la passeggiata con il cane come nei precedenti mesi sottoposti a limitazioni per l'emergenza sanitaria. Eventuali necessità particolari dopo le ore 22. Se prima di questa fascia oraria si è al lavoro, è possibile portare fuori il cane muniti di autocertificazione e indicando i motivi (es. attività lavorativa) per i quali non si è usciti prima. Se il cane ha una necessità impellente di uscire, si può provvedere ai suoi bisogni fisiologici a prescindere da orario e località, rimanendo nei pressi dell'abitazione e dichiarando la motivazione in caso di controllo.

È fatto salvo il diritto di far visitare il nostro cane dal veterinario. È possibile continuare a svolgere attivita' di volontariato presso i rifugi. L'attività di assistenza agli animali è necessaria per garantirne il benessere, come confermato dalle circolari del Ministero della Salute emanate l'8 aprile e il 15 maggio 2020. È consentito l'accudimento del cane di quartiere\libero. È bene riportare nella dichiarazione quanto necessario per dimostrare la propria attività (es. nomina tutor oppure ordinanza di rimessione cane sul territorio). Nelle zone gialle e arancioni per ora non c'è limitazione alle passeggiate.

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