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Capodanno a Como, petardi e botti vietati dal sindaco

Consueta ordinanza comunale a tutela di bambini, anziani e animali domestici

Arriva puntale l'ordinanza del sindaco di Como Mario Ladriscina che vieta l'uso di botti e petardi durante la notte di Capodanno. Un provvedimento a tutela della sicurezza dei cittadini ma anche degli animali domestici che in presenza dei botti vivono ore di terrore.

"Detta attività - si nelle  nel documento a firma del primo cittadino - benché lecita nella misura in cui si faccia ricorso ad artifici pirotecnici di libera vendita nei termini e nei modi previsti, costituisce un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica allorché posta in essere in zone particolarmente affollate o in presenza di soggetti deboli quali bambini ed anziani; l’impiego di suddetti artifici è altresì fonte di grave nocumento soprattutto per gli animali in ragione della loro particolare vulnerabilità al rumore provocato".

"Ritenuto - si legge ancora nell'ordinanza - pur appellandosi innanzitutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva,
quanto ai rischi conseguenti all’impiego di artifici pirotecnici e alle misure opportune per un sereno svolgimento dei festeggiamenti di fine anno, di dover adottare specifiche misure cautelari tese a limitare le situazioni di pericolo sopra delineate, ordina:
Dalle ore 14:00 del 31.12.2018 alle ore 08:00 del 01.01.2019, è vietato, ai soggetti non titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, accendere e far esplodere petardi, mortaretti o artifici simili in tutti i luoghi, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche particolarmente frequentate o comunque in vicinanza di altre persone, in particolare bambini ed anziani; ad una distanza inferiore a 100 metri da luoghi di ricovero, cliniche, ospedali, case di cura e di riposo; in presenza di animali domestici nonché in direzione degli stessi e a meno di 100 metri da ricoveri ed allevamenti di animali; a distanza inferiore a metri 100 da aree boschive e/o a rischio di incendio, tra cui porti ed aree di sosta; da terrazze a balconi.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni comunali è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500.

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