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"Il Comune annulli le multe ai negozi"

Confcommercio scrive al sindaco di Como Mario Lucini per chiedere di annullare le contestazioni che la società Ica ha inviato a numerosi negozi ed esercizi pubblici della città chiedendo il pagamento (e relative more per il ritardo) delle imposte...

Confcommercio scrive al sindaco di Como Mario Lucini per chiedere di annullare le contestazioni che la società Ica ha inviato a numerosi negozi ed esercizi pubblici della città chiedendo il pagamento (e relative more per il ritardo) delle imposte pubblicitarie. Il caso è diventato oggetto di dibattito e polemiche, poiché molti esercizi lamentano di avere ricevuto richieste di pagamento di imposte pubblicitarie al limite del bizzarro, per non dire dell'assurdo. Qui di seguito il testo integrale della lettera che Confcommercio Como ha fatto pervenire al primo cittadino Mario Lucini.

L’esame, in corso da parte dei nostri uffici, della complessa questione in oggetto, conferma la discutibilità dell’operato del Concessionario I.C.A., sia sotto il profilo della sostanza che per gli aspetti procedurali/formali. Senza ancora poter essere esaustivi (nell'analisi delle singole pratiche, che continuano a pervenirci, potrebbero emergere ulteriori “criticità”), Le rappresentiamo le seguenti situazioni che evidenziano quanto l’operato del concessionario presti il fianco a numerosi rilievi di illegittimità. Segnatamente: numerosi i casi in cui la contestazione dell’omesso pagamento non è giustificata.

Due chiari esempi: 1) Sul principio della esenzione dall’imposta, per legge, delle insegne di esercizio inferiori ai cinque metri quadrati, e sulla corretta interpretazione di quelle che sono da considerarsi tali, l’ampia giurisprudenza in materia (si citano, solo a titolo di esempio, le allegate: Circolare del DPF n.3/2002, Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.12717/2003, Nota del Ministero delle Finanze n.12032/2004, Sentenza della Commissione Tributaria di Pordenone n.69 dell’11 giugno 2005, Sentenza della Commissione Tributaria di Bologna n.115/2/2006 del 23 marzo 2006) ribadisce chiaramente come i casi accomunabili sotto la definizione di “franchising” o simili, vadano esentati dal tributo in quanto la rappresentazione del marchio assolve al fine di indicare il luogo di svolgimento dell’attività economica (come da dettato normativo), indipendentemente dal rapporto contrattuale che lega il titolare del marchio e il suo concessionario d’uso. 2) In moltissimi casi sono state assoggettate a sanzione le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione è resa obbligatoria da disposizioni di legge. Per questi casi il D. Lgs. 507/’93 prevede l’esenzione. In tutti i casi di accertamento mancano i riferimenti espressi sull’attività espletata (giorno, ora, funzionario abilitato, ecc.). A seguito della carenza di cui al punto precedente, oltre alla sua identità non è possibile verificare il possesso dei requisiti abilitativi (previsti dalla legge) del funzionario incaricato. In caso di accertamento anche per annualità pregresse, mancano altresì gli elementi su cui si basa l’accertatore per rivolgere l’attività anche ad annualità precedenti (atti interni, amministrativi, ecc.), ciò in palese spregio dell’obbligo di motivazione che sovrintende qualsiasi attività di accertamento di tributi. Pertanto, chiediamo prioritariamente che la Sua Amministrazione recepisca i fondamentali concetti testé espressi, annullando in autotutela tutti gli atti di contestazione inerenti la suddetta casistica. Inoltre, in considerazione delle numerose problematiche sollevate che meritano attenta valutazione dell’amministrazione Comunale e un conseguente dovere di informazione alla città, al fine di svolgere con efficacia sia la dovuta attività di annullamento in autotutela degli atti illegittimi, sia il rimborso di quanto eventualmente indebitamente versato dai contribuenti, invitiamo l’amministrazione in indirizzo ad adottare tutte le iniziative opportune, senza escludere un apposito provvedimento generale di sospensione dell’intera attività di accertamento svolta dal Concessionario del servizio (I.C.A.). Grati per quanto vorrà disporre in ordine al contenuto della presente, rimaniamo in attesa di conoscere le Sue decisioni.

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