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Il questore di Como chiarisce i casi in cui per la spesa e i farmaci si può uscire dal proprio comune

In risposta alle innumerevoli domande giunte da parte dei cittadini

Dopo l'ordinanza emessa ieri 22 marzo 2020 dal Ministero della Salute e dell'Interno, dove si vieta ai cittadini di tutta Italia, di spostarsi dal Comune in cui si trovano, ad eccezione di “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, (che trovate nella versione ufficiale a questo link), il questore di Como, Giuseppe De Angelis, ha inviato oggi 23 marzo 2020, una nota a tutte le forze dell'ordine, con alcuni chiarimenti in merito a problematiche sorte circa questo divieto di spostamento. In particolare il questore fa due esempi specifici: laddove la farmacia del comune dove si risiede sia chiusa e si debba raggiungere quella di turno o nel caso non ci fossero negozi di alimentari nel paese di riferimento. Come sempre, ci si appella al buon senso di tutti. Vi riportiamo il testo integrale della Questura di Como. 

Il testo integrale del questore di Como

In data 22.03.2020 è stata emessa l’ordinanza dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno, che si allega in copia, in forza della quale, con decorrenza immediata, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In merito ad alcune problematiche, quale quelle relative allo spostamento da un comune all’altro quando ciò sia necessario per l’espletamento di necessità primarie della vita (a titolo esemplificativo basti pensare alla necessità di spostarsi nel comune vicino per acquistare medicinali quando la farmacia del proprio paese è chiusa e quella di turno si trova in comune limitrofo, ovvero quando nelle piccole frazioni non vi è nessun esercizio per la vendita di alimentari aperto) si precisa che dette situazioni sono da ritenersi riconducibili alle “assolute urgenze”, enunciate sempre dall’ordinanza in argomento. In conseguenza le SS.LL. nell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento del contagio legato all’emergenza sanitaria in atto, avranno la sensibilità di tenere in debita considerazione i casi limite sopra esemplificati riconducibili a situazioni di assoluta urgenza non procrastinabili e non diversamente risolvibili.

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