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Domenica, 28 Aprile 2024
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Pontile di Sant'Agostino: il Comune di Como perde la battaglia al Tar

Condannato a pagare le spese legali

Il Tar della Lombardia ha "bocciato" l'ordinanza del Comune di Como che vietava l'ormeggio alle barche dei privati (in particolare alle aziende che noleggiano barche senza conducenti) al molo di Sant'Agostino. La querelle che ha tenuto banco in città durante l'estate 2023 è arrivata a sentenza. Il 3 gennaio il Tar ha pubblicato la sentenza che di fatto dà definitivamente ragione ai privati che hanno fatto ricorso contro "l'ordinanza contingibile e urgente n. 227 del 4 agosto 2023" con la quale il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, "ha disposto il divieto di approdo e ormeggio presso il presso il pontile situato nei pressi del porto di S. Agostino per le unità nautiche diverse da quelle unità adibite all’attività di noleggio con conducente (NCC) nautico servizio pubblico non di linea, noleggio da diporto e noleggio occasionale".

Secondo il Tar l'ordinanza "si limita, a richiamare, genericamente, “numerose segnalazioni da parte delle Forze dell’Ordine e dall’Ente di Gestione delle Strutture Portuali”, da cui emergerebbero “criticità derivanti dall’uso non regolato” del pontile e “conseguenti problematiche di ordine pubblico, nonché di incolumità e sicurezza delle persone e della navigazione”. Si tratta di formule generiche, inidonee a giustificare l’esercizio del potere extra ordinem. Né può condividersi quanto sostenuto dalla difesa dell’amministrazione comunale circa una integrazione per relationem della motivazione: l’ordinanza non opera rinvio ad alcun atto specificamente indicato, così come richiesto all’art. 3, l. n. 241/1990. Parimenti ingiustificato è il presupposto della impossibilità di fronteggiare la situazione di pericolo con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento: l’ordinanza è invero carente di motivazione anche nella parte in cui afferma, genericamente, una “inconciliabilità” dell’esigenza di regolamentazione dell’uso del pontile con le tempistiche di approvazione del regolamento per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale. Il provvedimento impugnato è, pertanto, viziato per difetto di motivazione e istruttoria. Il secondo motivo di ricorso può essere assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo".

La sentenza si conclude con la condanna del Comune di Como "al pagamento delle spese di giudizio" pari a "1.500 euro oltre oneri di legge".

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